Giornalisti, siglato il nuovo contratto nazionale tra Figec-Cisal e Uspi

 

Previsti aumenti retributivi e contributivi, modifiche alla classificazione del personale e in tema di festività religiose

Nei giorni scorsi le delegazioni di Figec-Cisal e Uspi hanno firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.
Il nuovo contratto riconosce al settore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023, aumenti retributivi e contributivi (oltre il 5% dopo soli 2 mesi di vacanza contrattuale, compensata, inoltre, con un’indennità di 20,00 euro) ed estende diritti e tutele ai lavoratori. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di 3.000 euro (250,00 al mese per un minimo di 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.
Per il settore dell’on line il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1.376,00 euro del praticante e i 1.754,00 euro del caporedattore, più tredicesima mensilità, e 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare.
Le qualifiche professionali passano da 5 a 9 e riprendono le denominazioni tradizionali di caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore. Vengono altresì reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista.
Figec-Cisal e Uspi hanno, inoltre, condiviso l’importanza di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’1% della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio Sanitario Nazionale gratuita grazie all’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC).
In materia di permessi, sono previsti 2 giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale.
A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta in un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua. 

 

Ebipro: previsto il rimborso per attività sportive

 

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali previsto il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per attività sportive

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto per i dipendenti dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i  figli a carico per le attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I.
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2023, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’anno solare precedente.
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o per l’abbonamento in palestra, fino ad un importo massimo erogabile di 500,00 euro per richiesta. 
La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al link EBIPRO: accesso area riservata.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– documenti fiscali  (fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date) emessi dalla società/associazione sportiva secondo la vigente normativa fiscale;
– copia dell’ultima busta paga. 

 

CCNL Cinematografia: varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo contrattuale

 

Definizione dei punti salienti del rinnovo contrattuale

Il 14 febbraio 2023 a Roma, è stata convalidata la piattaforma rivendicativa del rinnovo CCNL Cinematografia da parte di Slc-Cigl, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Ciò a cui auspicano le Parti firmatarie attraverso le trattative poste in essere, è la determinazione definitiva dei punti di seguito riportati:
1. Decorrenza e durata del CCNL – triennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
2. Relazioni Industriali – consolidate mediante il coinvolgimento delle strutture sindacali costituite a vari livelli, e dei territori, e mediante le norme concernenti le agibilità sindacali;
3. Classificazione – riconoscimento e adeguamento delle professionalità per effetto della mobilità del personale di settore all’interno delle aree, della immissione tecnologica, delle nuove funzioni operative, nonché, riconoscimento delle professionalità tradizionali e definizione di criteri per la crescita professionale e inquadramentale.
4. Mercato del lavoro – adeguamento delle norme in materia di orario di lavoro part-time, contratti di lavoro interinale, contratti a termine, orario minimo e impatto delle nuove tecnologie;
5. Formazione – piani formativi previsti dai Fondi Interprofessionali;
6. Malattia – eventuali accordi in merito saranno oggetto di contrattazione di secondo livello;
7. Maternità e congedi parentali – estensione dei diritti e revisione delle percentuali su maternità, straordinari e congedi parentali (maternità, paternità, cure).
8. Rapporto di lavoro – adeguamento delle norme che disciplinano l’orario di lavoro a tempo parziale; stringente trattativa su turni e pause; flessibilità oggetto di contrattazione di secondo livello. Circa lo smartworking, sarà oggetto di definizione mediante un accordo quadro. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, queste saranno oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
9. Contrattazione di secondo livello – valorizzazione dell’Elemento di Garanzia in carenza di Accordi di secondo livello;
10. Aumenti retributivi –  aumenti realizzati tenendo conto del recupero delle retribuzioni non percepite per vacanza contrattuale e aumentando l’attrattività di questo impiego anche grazie alle dinamiche salariali.

 

Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

 

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): rinnovata la parte economica

 



Previsti un aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e l’erogazione di un importo Una Tantum


Il giorno 31 gennaio 2023, presso la sede della Cisal Terziario, si sono incontrate Anpit, Laif e Cisal Terziario, con l’assistenza della Cisal, per il rinnovo della parte retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon, operanti in regime di subfornitura, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Parti hanno definito un aumento retributivo, a partire dal 1° febbraio 2023, della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) che, al livello medio 5, sarà complessivamente di 166,27 euro lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali. 





























































































Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2024 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2025 Incrementi P.B.N.C.M.

Da dicembre 2025

Totale Incrementi retributivi
Quadro 185 57,53 57,53 57,53 357,59
1 145 47,80 47,80 47,80 288,40
2 130 42,93 42,93 42,93 258,79
3 105 36,81 36,81 36,81 215,43
4 95 36,81 36,81 36,81 205,43
5 85 27,09 27,09 27,09 166,27
6 75 25,13 25,13 25,13 150,39
7 65 24,23 24,23 24,23 137,69
8 60 22,29 22,29 22,29 126,87
Operatore di Vendita di 1°C. 104 35,48 35,48 35,48 210,44
Operatore di Vendita di 2°C. 90 31,58 31,58 31,58 184,74
Operatore di Vendita di 3°C. 80 29,09 29,09 29,09 167,27

Prevista inoltre l’erogazione di un importo Una Tantum ai lavoratori, suddiviso in due tranche:
– aprile 2023;
– settembre 2023. 



































































Livello Una Tantum aprile 2023 settembre 2023
Quadro 450 225 225
1 400 200 200
2 340 170 170
3 280 140 140
4 240 120 120
5 200 100 100
6 180 90 90
7 170 85 85
8 150 75 75
Op.vend.1 280 140 140
Op.vend.2 240 120 120
Op.vend.3 220 110 110