CCNL CONI: Prorogato il protocollo sicurezza

 

Firmato il 23/12/2021, tra i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza CONI del 28/10/2021, in collegamento con la proroga dello stato di emergenza nazionale

Le Parti firmatarie della Contrattazione del settore CONI, hanno disposto nell’incontro avutosi il 23/12/2021, la proroga delle disposizioni contenute nell’accordo sindacale del 28/10/2021 per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza e per la disciplina del lavoro agile.
La proroga del suddetto protocollo sicurezza è al 31/3/2022 e, precisano le Parti, è collegata alla proroga dello stato di emergenza previsto a livello nazionale.

 

Firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo

 


Il Ministro del lavoro ha, dunque, firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo, su proposta dell’Inail.


 


L’articolo 66 del DL 73/2021 ha previsto che, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo suddetto, sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

 

Proroga campagna straordinaria Covid-19 del Fondo Sanedil

 

Il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha comunicato la proroga al 31/3/2022 della campagna straordinaria emergenza Covid-19.

L’estensione del periodo emergenziale legato al Covid-19, consentirà ai lavoratori edili iscritti al Fondo Sanedil, di poter usufruire delle prestazioni per Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Nello specifico la campagna straordinaria emergenza Covid-19 prevede la possibilità di richiedere un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, un Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

 

INAIL – Coefficienti per il calcolo degli interessi sulle rate del premio di autoliquidazione 2021-2022

 



L’Inail, con nota 11 gennaio 2022, n. 198, indica i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022


L’Inail con nota n. 198 dell’11 gennaio 2022, sulla base del nuovo tasso medio di interesse annuo pari allo 0,10%, indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:























Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

 

Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi dello spettacolo: firmato il decreto

 


Su proposta dell’INAIL, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto di cui all’articolo 66 del Decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), recante “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sull’estensione dell’obbligo assicurativo (Comunicato Ministero lavoro 12 gennaio 2022).


 


L’articolo 66 citato dispone che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Per adempiere all’obbligo sono “tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera”.