Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

 

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

 



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima


L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata


L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:


1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%


2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%


Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione


Riposo settimanale


Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,


Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.


Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL


 


Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.


Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l’adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023


Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell’equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.


 


Nuova sezione non imbarcati


Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell’articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.


Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.



































Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €

 

Esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator: istanze di riesame e denunce mensili

 

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Sostegni-ter”, indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito “accolta parziale provvisoria” (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. “Decreto Sostegni-ter” ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.


Per le istanze con esito “accolta”, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito “accolta parziale provvisoria”, l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS


I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale “L572” (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME


Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza “accolta provvisoria”. In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.


Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza “accolta parziale provvisoria”.
Analogamente, sono state elaborate con l’esito “accolta parziale provvisoria” le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza “accolta parziale provvisoria”) è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
A tale fine, il citato modulo “AT_2TER” è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza “accolta parziale provvisoria”, possa inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.


Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga del termine

 


È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

 

Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica

 


Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.


Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.


La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:


– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.


La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.


Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.