Interessi da ravvedimento speciale non deducibili dal reddito di lavoro autonomo

 

L’Agenzia delle entrate risponde ad un dubbio avanzato da un professionista riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli interessi versati in occasione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Agenzia delle entrate, risposta 3 marzo 2025, n. 56).

L’Istante ha effettuato dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti, determinando un maggiore debito d’imposta. Conseguentemente, lo stesso ha versato, in un’unica soluzione, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

 

La questione centrale riguarda se tali interessi possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il suddetto articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito da lavoro autonomo è calcolato come differenza tra le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare violazioni tributarie, non prevede specifiche disposizioni sulla deducibilità degli interessi moratori. Questi ultimi, secondo la normativa vigente, sono considerati una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle imposte e sono pertanto accessori all’obbligazione principale, ovvero il pagamento del tributo stesso. Di conseguenza, poiché le imposte ravvedute non sono deducibili, anche gli interessi moratori risultano indeducibili.

Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche nel TUIR, riguardo alla deducibilità degli interessi passivi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali dell’articolo 54, che richiede che le spese siano documentate e inerenti all’attività professionale.

 

L’Agenzia, dunque, ribadisce che le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

 

EBTL: contributo spese per attività motorie

 

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.

 

Assegni familiari e pensioni 2025: rivalutati i limiti di reddito

 

Fornite indicazioni per i coltivatori e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (INPS, circolare 4 marzo 2025, n. 50).

A decorrere 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Di conseguenza, l’INPS con la circolare in commento ha fornito indicazioni che si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti di questi soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Le tabelle dei limiti di reddito familiare 2025 

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle (reperibili nell’Allegato n. 1 alla circolare in argomento) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Anche le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

I limiti di reddito mensili

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l’intero anno nell’importo mensile di 603,40 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2025 in:

849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.487,13 euro per 2 genitori ed equiparati.

 

 

CCNL Abbigliamento Artigianato: erogazione della seconda rata dell’Una Tantum

 

Corrisposta con la retribuzione di marzo la seconda quota di Una Tantum pari a 55,00 euro

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data del 16 luglio 2024 viene corrisposta la 2ª rata di un importo Una Tantum pari a 55,00 euro. Agli apprendisti detto importo viene corrisposto nella misura del 70%, mentre è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’ Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum”.

Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. 

 

Registro infortuni telematico dell’INAIL: accesso possibile agli ispettori INL

 

L’ex servizio Cruscotto infortuni si arricchisce anche con nuove funzionalità e un’interfaccia grafica rinnovata (INAIL, comunicato 3 marzo 2025).

Dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell’INAIL che ora si chiama Registro infortuni telematico. La novità rientra nel quadro di quanto previsto dalla Convenzione per l’accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l’INL nel 2022. Gli ispettori INL potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.  

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l’interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell’INAIL. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel, sia PPF