Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali 2024: pubblicato l’elenco degli ammessi

 

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell’informazione liberatoria.

 

Il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l’insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l’Agenzia delle entrate accerta, nell’ambito degli adempimenti del RNA, l’impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019

 

CCNL Abbigliamento Industria: firmata la stesura definitiva

 

Il testo definitivo completa quando disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso e istituisce l’Ente Bilaterale Moda

Il 6 maggio 2025, Confindustria Moda e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno siglato la stesura definitiva del CCNL Abbigliamento Industria, rinnovando l’impegno comune per la difesa, il consolidamento ed il rilancio del settore tessile che vede impegnate 40.000 aziende e 400.000 dipendenti.

 

Il testo definitivo e completo, reso noto mediante comunicato del 6 maggio 2025, porta a compimento quanto già disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso, con decorrenza 1° aprile 2024- 31 marzo 2027. Infatti, il contratto, che ha già attuato le disposizioni indicate al proprio interno, prevede l’aumento dei minimi retributivi lordi mensili di 200,00 euro a regime, coprendo il recupero dell’inflazione registrata negli anni 2022 e 2023 e tutelando il potere d’acquisto dei salari fino al 31 marzo 2027. È stata stabilita, anche, la parificazione normativa delle qualifiche professionali di quadri, impiegati, intermedi ed operai, a partire dal 2025 e delineato un nuovo investimento in materia di formazione. Rinnovato anche l’investimento sul welfare contrattuale, migliorato il piano di assistenza sanitaria erogato dal Fondo Sanimoda, aumentata la tutela previdenziale del fondo di settore Previmoda e stanziate risorse pari a 200,00 euro annui per ogni lavoratore da investire in beni e servizi welfare.

 

In occasione della firma della stesura, le Parti hanno istituito il nuovo Ente Bilaterale Moda che consentirà di supportare l’elaborazione e la messa in opera di strategie ed iniziative di sviluppo per il settore e di interesse comune fra imprese e lavoratori; oltre alla realizzazione di nuovi progetti di formazione e assistenza in favore di aziende e lavoratori.

 

Inoltre, le Parti stanno predisponendo la stesura di un documento comune con proposte condivise in materia di politica industriale da presentare al Governo nell’ambito del Tavolo della Moda e contenenti una serie di misure atte alla difesa della filiera produttiva, con interventi strutturali sui costi dell’energia, sulle garanzie di credito, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e reshoring delle produzioni delocalizzate all’estero. 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: l’attività di chi è in attesa di conversione

 

Fornite indicazioni operative sulla possibilità di lavorare in attesa della decisione sulla domanda  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 maggio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mediante la circolare n. 10/2025.

Il documento, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.

A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

 

 

CCNL CED: avviata la piattaforma per il rinnovo

 

Punti centrali sono l’aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali – Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l’incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l’inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

 

Anziani: i controlli sui requisiti di accesso alla Prestazione universale

 

Forniti ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS, messaggio 5 maggio 2025, n. 1401).

Con il messaggio in commento, l’INPS è tornato sull’argomento della Prestazione universale (articolo 34, D.Lgs. n. 29/2024) dopo i messaggi n. 4490/2024 e 949/2025. In particolare, l’Istituto è intervenuto a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

Più nel dettaglio, l’INPS ha precisato che, a seguito della presentazione della domanda, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:

– valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;

– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;

– composizione del nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;

– verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Infine, sono state fornite indicazioni anche sulla gestione degli arretrati della quota integrativa della Prestazione universale.