Regolarizzazione crediti ricerca sviluppo indebiti: riapertura termini e modalità riversamento

 

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la regolarizzazione spontanea di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzati impropriamente, Descrivendo i soggetti ammessi alla procedura, i casi di esclusione e le condotte fraudolente che impediscono l’accesso. Viene inoltre approvato un nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura, specificando le modalità di presentazione e il termine ultimo per inviarlo (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 maggio 2025, n. 224105).

La procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo si basa sull’articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, con le modifiche apportate dalla L. n. 215/2021, e ulteriormente modificate dal D.L. n. 25/2025.

Tale procedura consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del suddetto credito di imposta, senza l’irrogazione delle sanzioni e interessi, ed è riservata ai soggetti che hanno maturato il credito in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito deve essere stato utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

 

I soggetti che possono accedere alla procedura devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

– hanno svolto attività che, in tutto o in parte, non sono qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili;

– hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 in maniera non conforme all’interpretazione autentica fornita dall’articolo 1, comma 72, della L. n. 145/2018;

– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, violando i principi di pertinenza e congruità;

– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata se l’indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. La regolarizzazione è esclusa in ogni caso se il credito d’imposta utilizzato è il risultato di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate su documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Al riguardo, l’Agenzia ha approvato un modello specifico per la richiesta di accesso alla procedura, che si chiama “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (intermediari).

 

Le istanze presentate fino al 31 ottobre 2024 sono valide in base alle disposizioni allora vigenti.

 

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 3 giugno 2025.
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione telematica con una ricevuta elettronica. Se inviata via PEC, la ricevuta di consegna PEC attesta la trasmissione.

L’importo da riversare deve essere pagato entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione o in tre rate di pari importo. Le scadenze delle rate sono: 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, e 16 dicembre 2026.
Non è possibile utilizzare la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per effettuare i versamenti.
La procedura non prevede la restituzione di eventuali somme eccedenti già versate.
Se l’atto/provvedimento impositivo relativo alla richiesta è divenuto definitivo tra il 22 ottobre 2021 e la data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione.

Il versamento si effettua tramite modello F24, usando codici tributo approvati con risoluzione n. 34/2022.

 

I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente (terminata il 31 ottobre 2024) e optato per la rateale, avendo versato la prima rata entro il 16 dicembre 2024, devono effettuare i successivi versamenti entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con interessi dal 4 giugno 2025.
I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente ma non hanno effettuato il versamento unico o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento secondo l’opzione scelta e le scadenze previste dal provvedimento.

 

In caso di perfezionamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).

 

CIPL Terziario Confesercenti Piacenza: siglato l’accordo per il premio annuale

 

Con la busta paga del mese corrente è prevista l’erogazione del premio dell’importo pari a 100,00 euro

Il 9 maggio scorso l’Unione commercianti di Piacenza, la Confesercenti e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, rispettivamente delle sedi di Piacenza e Parma, hanno siglato un verbale per stabilire il premio annuale variabile, come indicato all’art. 6 del contratto integrativo provinciale del terziario, della distribuzione e dei servizi.

 

A partire dalla busta paga del mese di maggio, le Parti si impegnano ad erogare il premio nella misura di 100,00 euro lordi con le modalità indicate dal CIPL del 22 marzo 2006. L’emolumento viene corrisposto al personale presente nell’anno 2024 ed in forza al 30 aprile 2025. I dipendenti cessati dal servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 2025 sono tenuti alla presentazione di un’apposita richiesta al fine di ricevere il premio. Per quanto riguarda, invece, i parametri sia di valore che di riferimento, le Parti hanno concordato di confermare quelli previsti nel CIPL sopra indicato. 

 

Esonero contributivo per i settori strategici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo

 

Il provvedimento definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa e le modalità di accesso (D.M. 3 aprile 2025).

Il decreto attuativo (D.M. 3 aprile 2025) dell’esonero contributivo per i settori strategici previsto dal cosiddetto Decreto Coesione (articolo 21, D.L. n. 60/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2025. Il provvedimento definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso.
In particolare, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.
Più nel dettaglio, il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo che riguarda l’attività imprenditoriale è dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’INPS, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028.
Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’IRPEF (articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

 

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: resoconto riunione per il rinnovo del contratto

 

Ripreso il confronto tra le Parti sociali in merito all’orario di lavoro 

Il 14 maggio 2025 si è tenuto l’incontro, tra le Organizzazioni sindacali e la delegazione datoriale, in tema di orario di lavoro. La parte datoriale, ribadendo la necessità di conciliare le specifiche esigenze produttive del settore alla normativa di legge, ha predisposto uno schema di orario medio settimanale riferito ad un massimo di 12 mesi. 

Lo schema prevede prestazioni superiori alle 48 ore con un recupero delle ore e/o giorni come prolungamento del periodo di contratto. La Uilcom ricorda che ha da sempre richiesto la riduzione dell’orario settimanale ed il contenimento del ricorso alla sesta giornata, in quanto consentirebbe un equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita privata. 

La stessa Organizzazione sindacale ha espresso diverse perplessità sulle criticità nella gestione degli istituti contrattuali ed assistenziali/previdenziali che potrebbero sorgere con l’applicazione del suddetto modello. Pertanto, al fine di un ulteriore approfondimento in tema, si è deciso di comporre una commissione tecnica, paritetica, 2 componenti per sigle sindacali, che si riunirà in data 30 maggio 2025 presso ANICA.

 

Novità IRPEF 2025, lavoro dipendente, detrazioni, welfare: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

 

La circolare del 16 maggio 205, n. 4/E, dell’Agenzia delle entrate illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024 e dalla Legge  di bilancio 2025 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

Misure concernenti l’IRPEF

La Legge di bilancio 2025 stabilizza, a regime, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e le relative aliquote, già introdotta temporaneamente per il 2024.
Le aliquote per scaglioni di reddito sono le seguenti:

– 23% fino a 28.000 euro;

– 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% oltre 50.000 euro.

 

Viene stabilizzato l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato.

La detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro.

Tale modifica comporta l’ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente includono, tra gli altri, i compensi dei soci di cooperative, indennità e compensi da terzi per incarichi legati al lavoro dipendente, borse di studio (se non legate a rapporti di lavoro dipendente), compensi per uffici/collaborazioni senza vincolo di subordinazione ma continuativi, e compensi per lavori socialmente utili.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e pertinenze. Nel calcolo del “reddito di riferimento” per le agevolazioni fiscali, si tiene conto anche dei redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario, quota ACE, e mance tassate con imposta sostitutiva. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il reddito effettivo è considerato per la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici.
Viene stabilizzato il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Il citato trattamento può esse riconosciuto se l’imposta lorda (determinata su redditi di lavoro dipendente e assimilati specificati) è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Questa riduzione mira a neutralizzare l’incremento della detrazione per non escludere alcuni soggetti dal beneficio.

Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

La Legge di bilancio 2025 introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati) ai commi 4 e seguenti. In particolare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’ammontare di tale somma è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base all’importo del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, ove il reddito di lavoro dipendente:
− non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1%;
− sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3%;
− sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8%. 

 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro e che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono automaticamente la somma e l’ulteriore detrazione, senza richiesta del lavoratore. L’attribuzione avviene sulle retribuzioni erogate, anche comprensive di quote arretrate. Il sostituto verifica la spettanza in base al reddito previsionale annuale e ai dati comunicati dal lavoratore.

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza e recuperano gli importi non dovuti. Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avviene in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile post-conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto, il recupero è in un’unica soluzione. Se il sostituto non può recuperare (per incapienza o cessazione), il lavoratore deve restituire l’importo nella dichiarazione dei redditi. Il credito maturato dal sostituto per l’erogazione della somma non imponibile viene compensato tramite F24.

 

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

Il comma 11 della Legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.

La detrazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni è ora limitata a quelli di età inferiore ai 30 anni, a meno che non siano disabili. Viene esteso il riconoscimento della detrazione anche ai figli affiliati e ai figli conviventi del coniuge deceduto. Per il genitore superstite che non convive con il figlio del coniuge deceduto, la detrazione maggiore prevista per il primo figlio in assenza dell’altro genitore non si applica.
La detrazione per gli altri familiari a carico è ora limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
Le modifiche all’articolo 12 del TUIR relative ai familiari a carico hanno effetto anche sulle altre disposizioni che rinviano a tali soggetti, limitando la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni per oneri/spese sostenuti nell’interesse di familiari diversi dal coniuge non separato e dagli ascendenti conviventi fiscalmente a carico
Le misure di welfare aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, che prevedono esclusione dal reddito di lavoro dipendente, si intendono riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR nella nuova formulazione. Sono pertanto escluse solo le misure in favore di coniuge non separato, ciascun figlio (indipendentemente dall’età ai fini welfare/deduzioni oneri per effetto dell’articolo 12 comma 4-ter, purché fiscalmente a carico dove richiesto) e ascendenti.
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero. 

 

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale
È stato adeguato il termine per le Regioni e Province autonome per modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale regionale per il 2025 al 15 aprile 2025 per garantirne la coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF prevista dalla Legge di bilancio 2025. 

Non imponibilità contributi rischio non autosufficienza
L’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.2), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di Dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Nello specifico, la disposizione ha previsto una modifica dell’attuale regime di non concorrenza, sotto il profilo soggettivo, estendendolo ai
familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12, vale a dire i familiari fiscalmente a carico.

 

Criteri di determinazione valore beni/servizi del datore di lavoro
È stato modificato il criterio per determinare il valore dei beni e servizi prodotti o scambiati dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti. Il valore è ora determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro86. Resta fermo il limite generale di non imponibilità di 258,23 euro per il valore complessivo di beni e servizi.

Compensi straordinari comparto sanitario
Il comma 354 della Legge di bilancio 2025 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN.

 

Premi di produttività
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato e partecipazione agli utili (disciplinata dall’articolo 1, cc. 182-188, L. n. 208/2015) è ridotta dal 10% al 5% anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027. Tale riduzione si applica fino a un importo di 3.000 euro lordi per dipendenti del settore privato.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale
Viene introdotto un regime temporaneo (per i primi due anni dalla data di assunzione) di non concorrenza al reddito, fino a un limite complessivo di 5.000 euro annui, per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025. Questo beneficio spetta ai dipendenti con reddito di lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro, che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, se questo dista più di cento chilometri dal comune di precedente residenza. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fiscali sul canone di locazione solo per la parte eccedente il rimborso del datore di lavoro. L’importo rimborsato concorre alla determinazione del reddito per la parte eccedente i 5.000 euro annui. Il lavoratore deve autocertificare la residenza e il trasferimento deve avvenire entro il termine del conguaglio o cessazione rapporto. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare che le spese non sono state rimborsate da altri datori di lavoro.

 

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i limiti di non concorrenza al reddito dei fringe benefits (valore dei beni ceduti e servizi prestati) sono innalzati: a 1.000 euro in generale e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. La condizione per il limite di 2.000 euro si verifica se i figli sono fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 comma 2 TUIR, anche se non rientrano nei nuovi limiti di età per la detrazione. L’agevolazione di 2.000 euro spetta per intero a ciascun genitore se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi115. Se il limite di 1.000 o 2.000 euro è superato, l’intero ammontare concorre a formare il reddito. Il datore di lavoro applica l’aumento a 2.000 euro previa dichiarazione del lavoratore che attesti di averne diritto e indichi il codice fiscale dei figli.

Detassazione lavoro notturno/straordinario settore turistico-alberghiero
Per il personale dipendente del settore privato impiegato in strutture turistico-alberghiere, ricettive e termali e della somministrazione di alimenti e bevande, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. Il beneficio si applica alle prestazioni rese nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che attesta il reddito 2024 e può recuperare l’importo erogato tramite compensazione.

 

Detassazione delle mance settore ricettivo/somministrazione
Vengono apportate modifiche al regime di tassazione sostitutiva sulle mance. L’ammontare massimo delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva sale al 30% del reddito (dal 25%). Il limite di reddito complessivo di lavoro dipendente per accedere al regime nell’anno successivo sale a 75.000 euro (da 50.000 euro).