CCNL ICT (Cifa): previsto il premio di performance

 

A febbraio stabiliti 280,00 euro per i dipendenti di aziende del settore che non hanno nella contrattazione aziendale il premio di performance 

Con il contratto siglato il 20 luglio 2021 tra Cifa e Confsal per i dipendenti delle Aziende operanti nel settore ICT è stato previsto il premio di performance. 
Infatti, le Parti Sociali riconoscono nella “performance” l’insieme dei processi, dei criteri di misurazione e dei sistemi necessari per valutare e gestire le prestazioni del lavoratore e dell’intera organizzazione, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei prodotti e dei servizi resi, nonché della crescita professionale dei singoli lavoratori, al fine di garantire adeguati livelli di produttività, conseguibili attraverso l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, il riconoscimento di meriti e la valorizzazione delle competenze e dei risultati. A tal proposito, perseguendo l’obiettivo di promuovere un approccio al lavoro più responsabile, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, i datori di lavoro dovranno prevedere l’individuazione di obiettivi puntuali e misurabili, al fine di consentire un monitoraggio periodico dei risultati della prestazione lavorativa e l’azienda potrà quindi prevedere, in sede di contrattazione individuale o aziendale, appositi premi di performance, da corrispondere al lavoratore al raggiungimento di determinati obiettivi concordati e prefissati.
Le fasi consigliate dalle Parti sono:
– definizione, condivisione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori, condividendoli con i propri collaboratori;
– collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
– monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
– utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
– rendicontazione dei risultati.
Per quanto riguarda gli indicatori applicabili dalle Aziende, in sede di contrattazione individuale o aziendale, le Parti hanno definito i seguenti requisiti:
–  validità: devono misurare effettivamente ciò che si intende misurare;
– osservabilità: devono essere osservabili e misurabili;
–  comprensibilità: devono essere comprensibili a coloro che devono utilizzarli;
– comparabilità: deve essere possibile una comparazione nel tempo (over time) e/o nello spazio (cross section);
– economicità: il costo del monitoraggio dei risultati deve essere sostenibile e conveniente.
Le Parti Sociali hanno stabilito, inoltre, esempi generici di KPI (key performance indicators):
– gestione dei conflitti;
– livello di integrazione delle applicazioni;
– efficacia della politica di sicurezza;
– compliance normativa;
– gestione delle vulnerabilità IT;
– reattività e accuratezza della fornitura di soluzioni;
– soddisfazione del cliente.
Al fine di incentivare la creazione di gruppi di lavoro (team work) e nel rispetto delle strategie e del modello di business adottati dall’azienda, è stata prevista la possibilità di un Premio di Team ed in tal caso, vengono formati gruppi di lavoro, rispettando i criteri di rotazione e volontarietà nella partecipazione agli stessi, dediti al raggiungimento di specifici obiettivi ad essi assegnati.
Il premio di performance sarà erogato entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della valutazione degli obiettivi raggiunti nell’annualità precedente.
Le Aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non abbiano istituito meccanismi premianti attraverso la contrattazione di secondo livello, saranno tenute a corrispondere ad ogni singolo lavoratore una somma annuale pari a 280,00 euro unitamente alle competenze relative alla mensilità di febbraio.
Si specifica che tale somma rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.

 

 

 

 

 

 

Fondo Fasie: versamento dei contributi 2023 al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

 



Tariffe, modalità contributive e scadenze di versamento per le Aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo


Con la Circolare n. 1/2023 Industrie Ceramiche, indirizzata a tutte le Aziende del settore, viene indicata la prassi da seguire per un più corretto versamento e conseguente corretta comunicazione di questo, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Fasie.
Nella tabella sottostante sono riportati gli importi dei contributi che le Aziende ed i loro dipendenti dovranno versare per l’anno 2023:


 










Quota azienda
Quota annua Quota dal 1° luglio
140,00 euro 70,00 euro

 




























Quota lavoratore
  Quota annua Quota dal 1° luglio
Opzione standard 140,00 euro 70,00 euro
Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 295,00 euro 147,50 euro
Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 705,00 euro 352,50 euro

Di seguito sono invece indicate le modalità di erogazione e comunicazione dei versamenti contributivi.


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 140,00, versato per il singolo lavoratore iscritto al Fondo, deve esser corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di gennaio 2023. Deve contestualmente esser inviata, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le varie istruzioni. Il mancato invio di questa, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per coloro iscritti al Fondo dal 1° luglio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, di un ammontare pari ad euro 70,00 per ogni dipendente iscritto al Fondo dal 1° luglio 2023, deve essere versato in una sola soluzione entro il mese di luglio 2023. In concomitanza, deve esser altresì inviata la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato compiuto il bonifico, accedendo sempre all’apposita area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le relative istruzioni. Anche qui, il mancato invio può implicare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Per il contributo a carico del dipendente, sia per la propria quota che per quelle di familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, l’Azienda deve destinare anticipatamente a Fasie, la quota cui è obbligata, in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2023 o entro il 17 luglio 2023, secondo la decorrenza dell’iscrizione. Conseguentemente verranno applicate con cadenza mensile, le trattenute in busta paga del lavoratore iscritto. Contestualmente, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico. I file dovranno essere inviati accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Il mancato invio della distinta di contribuzione, comporta la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

 

CCNL Panifici: siglato il contratto tra Assipan e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

 

Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti 

Nei giorni scorsi nella sede nazionale di Confcommercio è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Assipan, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore della panificazione.
La firma dell’accordo, affermano i sindacati di categoria, è un risultato molto significativo alla luce del fatto che, dopo oltre 10 anni, un’importante associazione datoriale, che nel comparto rappresenta un numero considerevole di imprese, rientra nel sistema contrattuale di Fai-Flai-Uila.
Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti il 31 maggio scorso.
Nella panificazione attualmente le OO.SS. Fai-Flai-Uila sono firmatarie di tre diversi contratti nazionali con tre associazioni imprenditoriali, nonostante i contenuti degli stessi accordi siano, di fatto, analoghi.
In questo contesto, pertanto, le stesse organizzazioni sindacali hanno annunciano di impegnarsi affinché, a partire dalla prossima tornata contrattuale, si possa aprire un negoziato in un solo tavolo di confronto per giungere alla sigla di un unico Contratto Nazionale con tutte le organizzazioni datoriali, obiettivo che consentirebbe di affrontare in modo più efficace le tematiche del settore.

 

Trascinamento giornate per i braccianti agricoli: gli adempimenti 

 

Fornite le indicazioni per ottenere il beneficio previdenziale relativo al 2022 e riconosciuto in taluni casi anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari (INPS, circolare 17 gennaio 2023, n. 5).

L’INPS ha illustrato gli adempimenti delle aziende per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022. La procedura in questione è necessaria all’ottenimento di un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate” per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Il “trascinamento” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

In particolare, il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2022, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006. Requisito necessario ai fini del “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

 

Gli adempimenti delle aziende

 

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto. 

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2023 per consentire alle strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2022.

 

CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria: previsto welfare aziendale entro febbraio 2023

 

Erogazione del welfare per tutti i dipendenti del settore entro la fine di febbraio

Il CCNL Metalmeccanica-Piccola Industria, sottoscritto il 26 maggio 2021, tra Unionmeccanica, con l’assistenza di Confapi e la Fim-Cisl, la Fiom-Cgil, la Uilm-Uil, ed applicato al personale dipendente addetto alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, ha previsto, all’art. 52 che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le aziende del settore, dovranno rendere disponibili per il personale impiegato, gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
Tali valori, sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto al welfare, i lavoratori che, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano: un contratto a tempo indeterminato, oppure un contratto a tempo determinato, avendo però maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Ne sono esclusi coloro in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori impiegati a tempo paziale, e comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Inoltre, ai fini dell’applicazione di quanto previsto, le Imprese in collaborazione con la R.s.u., tenuto conto delle esigenze dei dipendenti, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, provvederanno nel dotare, il personale impiegato, di una vasta gamma di beni e servizi.
Vi è da aggiungere che, la Unionmeccanica, la Fim-Fiom e la Uilm, determinano, in seno all’Ente Bilaterale, il sostegno, alle aziende di settore ed ai lavoratori, per la somministrazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto. Quanto detto, si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia se derivanti da accordi collettivi, ed in quest’ultimo caso, le Parti firmatarie possono definire i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dall’articolo di cui sopra.
Da ultimo, è bene specificare anche che, tutti i lavoratori, possono destinare i suddetti valori, di anno in anno al Fondo Fondapi secondo le regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinarli all’Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente CCNL, fermo restando però che, il costo complessivo, di cui l’azienda deve farsi carico, non può superare i 200,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.