CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

 

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

 

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

 

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.

 

Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

 

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: siglato il rinnovo contrattuale che prevede aumenti pari a 205,00 euro

 

L’accordo prevede un aumento contrattuale e novità normative tra cui la riduzione dell’orario di lavoro

Con un comunicato stampa del 22 novembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno annunciato il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanica industria, insieme alle Parti datoriali Federmeccanica e Assistal. La firma, giunta dopo giorni di trattative serrate, sancisce un aumento salariale sui minimi contrattuali di 205,00 euro al livello medio C3 in 4 anni. Inoltre, è stato stabilito l’adeguamento Ipca-Nei, la quota di salario aggiuntivo e la clausola di salvaguardia nel caso in cui l’inflazione dovesse avere dei picchi negli anni di vigenza contrattuale. 

A quanto indicato in precedenza, si aggiunge un altro importante tassello: l’avvio della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, affidata ad un’apposita commissione. Inoltre, la lotta alla precarietà viene perseguita grazie ad una percentuale garantita del 20% di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato legata alle causali per prorogare i contratti di 12 mesi e il diritto per gli staff leasing di 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. 

Si rafforza anche la parte normativa con formazione, partecipazione, norme sulla salute e sulla sicurezza, miglioramento della disciplina della malattia e delle malattie gravi, con attenzione ai lavoratori disabili. Si riduce anche l’orario di lavoro per gli addetti ai turni più disagiati con la possibilità di utilizzare fino a 3 giornate di PAR senza preavviso a fronte di imprevisti. 

 

Codice degli incentivi: parità di accesso per lavoratori autonomi e imprese

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 novembre 2025).

Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo denominato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le aziende devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Si tratta di un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive e che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le categorie professionali.