CCNL Edilizia Artigianato: novità sul  FAQS

 

Nuove precisazioni sulle modalità di erogazione del  Fondo qualificazione e sviluppo

Lo scorso 21 novembre 2025 è stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca.-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce le modalità di erogazione al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo dell’importo di 2,00 euro mensili per ogni dipendente dal 1° ottobre 2025

– per i lavoratori di una stessa impresa che nello stesso mese sono denunciati in più province (e quindi in più Casse Edili/Edilcasse), il versamento, è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa, intendendosi per tale quella della circoscrizione in cui la stessa ha la sede legale/amministrativa e/o operativa;

– per le imprese con soli dipendenti impiegati è ammessa la possibilità, al momento, di accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della DUE (Denuncia Unica Edile). 

– Per le imprese che hanno dipendenti in “aspettativa non retribuita” per l’intero mese e regolarmente denunciati in Casa Edile/Edilcassa, si attiva l’esonero dal pagamento.

 

Disoccupazione agricola 2025 e CISOA: l’equiparazione al lavoro

 

Illustrati gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 (INPS, circolare 3 dicembre 2025, n. 149).

L’articolo 10-bis, comma 2 del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025 ha equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, i periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato gli effetti della nuova disciplina sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.

Vengono, però, esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (Legge n. 240/1984) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.

I requisiti di accesso

In particolare, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:

– gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Infine, nella circolare in argomento, l’INPS ha anche illustrato i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.

 

Semplificazione in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese

 

Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:

– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);

– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);

– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);

– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);

– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);

– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);

– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).

 

 

CCNL Funzioni centrali: prosegue la trattativa per il rinnovo

 

L’Aran conferma le risorse disponibili, Fp-Cgil chiede garanzie anti inflazione e recupero del potere d’acquisto

Lo scorso 3 dicembre si è svolto, tra le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali e l’Aran, l’incontro di apertura della trattativa di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

Durante l’apertura dell’incontro l’Aran ha espresso l’auspicio di concludere il rinnovo in tempi ragionevoli ed ha ricordato gli elementi caratterizzanti dei contratti precedenti come la riforma dell’ordinamento professionale del CCNL 2019-2021 e il consolidamento degli istituti in quello del 2022-2024.
L’Agenzia ha, inoltre, confermato le risorse disponibili che saranno illustrate nel prossimo incontro.

Fp-Cgil ha sottolineato la necessità di compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni subita dai lavoratori del comparto nel triennio 2022-2024 e ha richiesto l’individuazione di meccanismi di salvaguardia per prevenire scostamenti tra l’inflazione programmata e quella effettiva registrata.

Il sindacato ha, inoltre, sollevato la questione del sistema di relazioni sindacali che tende all’esclusione, dai tavoli di confronto, delle Sigle non firmatarie dell’accordo e chiede, pertanto, il rafforzamento dei rapporti e la revisione della disciplina della titolarità e delle agibilità sindacali, riconoscendo il legame esistente tra rappresentatività certificata e partecipazione dei lavoratori. 

Gli altri temi discussi nell’incontro hanno interessato:

– la garanzia dell’applicazione, in tutte le amministrazioni, del nuovo ordinamento professionale con risorse dedicate;

– la tutela del lavoro agile;

– la garanzia della presenza di persone con disabilità nella pubblica amministrazione;

– l’impatto dell’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di garantire la formazione continua per rispondere alle sfide tecnologiche.

L’Aran, a chiusura dell’incontro, ha ribadito che spetta al CCNL e agli ACNQ (Accordi Collettivi Nazionali Quadro) disciplinare il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali ai tavoli di confronto.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 18 dicembre 2025.

 

Convertito in legge il Decreto flussi: le novità

 

Modificati i termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto (Legge 1 dicembre 2025, n. 179).

L’aula del Senato ha dato la sua approvazione definitiva al D.L. n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, convertendolo, con modificazioni, nella Legge n. 179/2025 entrata in vigore il giorno 2 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre scorso, presenta tra le principali novità introdotte la modifica dei termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro 15 giorni – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Elevato a 15 giorni anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.
La conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all’articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
All’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
Riguardo agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, con una modifica all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), è stata introdotta la possibilità di destinare tali ingressi anche all’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (articolo 5 del D.L. n. 146/2025).