Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

 

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato. La comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 24 settembre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 agosto 2025).

L’articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

 

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
  • abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:

– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

 

Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1973.

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Viene considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

 

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.  

 

Misure urgenti per imprese e attività economiche: la Legge di conversione in Gazzetta

 

Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito si riportano le modificazioni e integrazioni più significative apportate al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

 

Sostegno agli interventi PNRR e Piano Nazionale Complementare

È stata introdotta una nuova disposizione (articolo 1, comma 3-bis) che permette a comuni, città metropolitane e province di richiedere una rideterminazione del contributo, nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato, per interventi già aggiudicati e finanziati da PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 dicembre 2025. Gli enti che non provvedono alla richiesta di rideterminazione subiranno la revoca dell’assegnazione.
   
Disposizioni per le “medie opere”

Con il nuovo articolo 3-bis, vengono apportate modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le medie opere. In particolare, le risorse residue del decreto del Ministero dell’interno del 28 marzo 2025 saranno destinate a coprire le richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025. È stata inoltre prevista una proroga di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari per l’avvio degli interventi per gli enti locali che si trovano in situazione di dissesto finanziario o riequilibrio finanziario pluriennale

 

Misure per la conciliazione lavoro-vita privata

Viene data un’interpretazione autentica che chiarisce che le rette degli asili nido pubblici e privati a cui si riferisce la normativa (Legge n. 232/2016) includono i servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo abilitativo. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la domanda per questi benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (nuovo articolo 6-bis).

 

Incremento del fondo di garanzia per la prima casa

Nel nuovo articolo 6-ter, le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa sono incrementate di 30 milioni di euro per il 2025.

 

Interpretazione autentica sicurezza sul lavoro
Si interpreta che, per le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato di protezione civile e volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008 (nuovo articolo 6-quater).

 

Sostegno alle aziende fornitrici di dispositivi medici

Le aziende che hanno versato importi eccedenti una certa quota (il 25%) per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici, potranno riconoscere tali importi in detrazione per quanto eventualmente dovuto negli anni successivi al 2018. Inoltre, le piccole e medie imprese soggette a questo obbligo potranno richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia di un Fondo specifico per esigenze di liquidità (articolo 7).
In particolare, nel nuovo comma 4-bis, viene stabilito che le piccole e medie imprese soggette all’obbligo di ripiano possono richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/1996.

 

Concordato preventivo biennale
Il nuovo articolo 9-bis dispone che il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, purché eseguito prima della notifica degli atti.

 

Adeguamento della normativa relativa ai  mercati delle cripto-attività
All’articolo 10 vengono apportate modifiche al D.Lgs. n. 129/2024:

– abrogato l’articolo 3 il comma 10;

– le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite da “1° gennaio 2027” e “1° gennaio 2026” da “1° gennaio 2028” in materia di applicazione di alcune disposizioni. Il termine di “18 mesi dall’entrata in vigore” è sostituito con “31 ottobre 2028”.
Inoltre con il nuovo comma 1-ter vengono introdotte modifiche relative alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo che possono essere determinate in una o più soluzioni per coprire obbligazioni, perdite, costi e passività, eliminando il limite temporale di due anni.
 
Disposizioni in materia di turismo 

Il termine del 31 dicembre 2025, relativo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), è sostituito con il 31 dicembre 2026 (articolo 14).

 

Disposizioni in materia di cultura

Con il nuovo articolo 14-bis, il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 201/2024 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2025.
 

Disposizioni in materia di start-up

Con l’articolo 18, viene inserita l’interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Nello specifico le parole “gli investimenti qualificati” sono interpretate come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Vengono, inoltre, modificate le percentuali e le annualità degli investimenti qualificati, specificando che a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, per l’anno 2026, e che la decorrenza “a partire dall’anno 2026” è sostituita da “a partire dall’anno 2027”.

 

Contributo straordinario per il settore radiotelevisivo

Infine, è autorizzata una spesa di 16,5 milioni di euro per il 2025 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive, ripristinando il livello di contribuzione (nuovo articolo 18-bis).

 

Riduzione dell’aliquota IRES: condizioni di accesso, investimenti rilevanti e decadenze

 

Il Decreto 8 agosto 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 190/2025) contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR.

Ambito soggettivo (articolo 3)
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti) e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (lettera d)). Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (enti non commerciali), la riduzione spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi dalla suddetta riduzione:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari;

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile (articolo 4)

La riduzione IRES spetta se:

– una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti.

Si considera accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura di perdite, in sede di approvazione del bilancio. Gli acconti di cui all’articolo 2433-bis del Codice civile sono considerati distribuiti.

 

Investimenti rilevanti (articolo 5)

Gli investimenti devono essere realizzati alle condizioni e nei limiti indicati.
Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
b) i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 
I beni “Industria 4.0” devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza.
I beni “Transizione 5.0” devono anche conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale non inferiore al 3%, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5 per cento, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto al periodo in corso al 31 dicembre 2024.

 

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4;

  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni, rileva il costo dell’investimento sostitutivo, a specifiche condizioni.

 

Base occupazionale (articolo 6)

La riduzione IRES spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando i lavoratori equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo specifiche cause di abbandono del posto di lavoro.
    ◦ Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% del numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore.
    ◦ L’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (articolo 7)

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: 
– qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
– nel caso in cui i beni di siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture  produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

 

Consolidato fiscale (articolo 8)

Per le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale:
– L’importo su cui spetta la riduzione è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite.
– Il reddito complessivo globale è determinato computando prioritariamente le perdite sui redditi positivi per i quali non spetta la riduzione.
– La controllante ha facoltà di computare le perdite fiscali precedenti sul reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta.
– In caso di decadenza in capo a una o più società consolidate, la controllante deve versare la differenza d’imposta.

 

Trasparenza fiscale (articolo 9)

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I soci possono computare prioritariamente le perdite fiscali precedenti sul reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota IRES. In caso di decadenza in capo alla partecipata, i soci devono versare la differenza d’imposta.

 

Coordinamento con disciplina CFC e utili da regimi fiscali privilegiati (articolo 10)

L’aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR ai fini del confronto tra aliquote di imposizione nominale/effettiva estera e italiana.

 

Operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11)
In caso di fusioni e scissioni, la società risultante subentra negli obblighi e diritti relativi alla riduzione IRES. Se un soggetto non ha soddisfatto la condizione sugli investimenti rilevanti prima dell’operazione, l’avente causa può comunque fruire della riduzione se realizza gli ulteriori investimenti necessari. Le regole si applicano, ove compatibili, a conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo. In caso di operazioni tra soggetti, di cui almeno uno non soddisfa la condizione di accantonamento dell’utile, la fruizione della riduzione spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale.
Le operazioni di riorganizzazione non rilevano per la condizione di accesso relativa alla CIG.
Per la causa di decadenza legata alla distribuzione dell’utile, le operazioni non la determinano se la quota di utile accantonato è ricostituita nel prospetto dell’avente causa, salvo per conferimenti e scissioni mediante scorporo.
Per la causa di decadenza legata alla dismissione o delocalizzazione dei beni, le operazioni non la determinano se i beni rimangono nell’impresa dell’avente causa per il residuo periodo di sorveglianza.

 

Cumulo con altre agevolazioni (articolo 12)

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

 

Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

 

Aggiornamento delle Linee guida per il Tax Compliance Model nel Regime di adempimento collaborativo

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2025, n. 321934).

Il provvedimento si inserisce nel contesto del Regime di adempimento collaborativo, introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015. L’obiettivo di questo Regime è promuovere una comunicazione e cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti che dispongono di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

 

La Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il Regime, ampliando la platea dei contribuenti eleggibili e rafforzando gli effetti premiali.
Le previsioni della Legge delega sono state attuate tramite il D.Lgs. n. 221/2023, e il D.Lgs. n. 108/2024, che hanno apportato significative modifiche alla disciplina originaria del Regime.

 

Nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. n. 221/2023 (Decreto delegato), un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
In tale contesto, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025 sono state approvate le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

 

Al fine di assicurare un aggiornamento e integrazione continui delle suddette linee guida, con il provvedimento del 10 ottobre 2024, è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dell’Agenzia e dell’Organismo Italiano di Contabilità con il compito di redigere specifiche istruzioni sulla mappatura e gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono state approvate le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti di questo tavolo tecnico, che vanno a integrare le linee guida del 10 gennaio 2025.

 

Le schede tecniche approvate forniscono indicazioni operative su tre casistiche in particolare: recesso anticipato da un contratto di commodity swap; corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.

 

Nell’ambito di questa collaborazione l’OIC è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede mentre l’Agenzia per quella fiscale.